Regolamento del Consiglio di Istituto
Art.1
Competenze
Il Consiglio d’Istituto, composto dai membri previsti dall’art. 8 T.U.297/94, è l’organo di autogoverno della scuola nei limiti posti dalla legge istitutiva, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio di Classe”.
Il Consiglio di Istituto delibera il programma annuale e dispone sull’impegno dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto.
Ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti attività:
• adozione del Piano dell’Offerta Formativa (POF);
• acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, le dotazione librarie e l’acquisto dei materiali di consumo occorrenti;
• adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
• criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo agli interventi didattici, educativi, integrativi (IDEI), alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione;
• promozione di contatti con altre scuole ed istituti, al fine di realizzare scambi di informazioni o di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione, adesione a reti di scuole e consorzi, partecipazione a iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti università, soggetti pubblici o privati
• partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
• elegge un rappresentante dei docenti, uno dei genitori, uno del personale ATA, uno degli studenti, come membri della Giunta.
Il Consiglio di Istituto indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, ed al coordinamento organizzativo del consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto.
Delibera inoltre:
• accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
• costituzione o compartecipazione a fondazioni, istituzione o compartecipazione a borse di studio;
• accensione di mutui e contratti di durata pluriennale;
• contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
• utilizzazione economica delle opere di ingegno;
• acquisto di immobili;
• il limite di somma che il DS è autorizzato a spendere direttamente per l’acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;
• la misura del fondo di anticipazione al DSGA dell’Istituto per le minute spese;
• la designazione dell’azienda o dell’Istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio cassa sulla base di apposita convenzione.
Art.2
Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva, composta ed eletta secondo le modalità previste dall’art. 8 T.U. 297/94, ha compiti propositivi ed esecutivi rispetto alle attività del Consiglio, ai sensi dell’art 10 TU 297/94 e di altra normativa vigente, in particolare predispone il programma annuale.
La Giunta esecutiva è convocata dal dirigente scolastico o su richiesta di almeno due membri in seduta ordinaria con almeno cinque giorni di anticipo, in seduta straordinaria con almeno tre giorni di anticipo.
Ai sensi dell’art. 6 della legge 748/77 la Giunta esecutiva ha altresì competenze per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. Le deliberazioni in merito sono adottate su proposta dei rispettivi Consigli di classe e possono essere impugnati con ricorso all’ Ufficio Scolastico regionale.
Ha il compito di attuare le delibere del Consiglio e di preparane i lavori, predisponendone anche l’ordine del giorno, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.
Art.3
Relazione annuale
La Giunta esecutiva predispone una relazione del piano annuale che è oggetto di discussione e approvazione da parte del Consiglio di Istituto entro il 15 dicembre, e che è affissa all’albo.
Art. 4
Prima convocazione ed elezione del Presidente
La prima convocazione del Consiglio d’Istituto immediatamente successiva alle nomine dei relativi membri è disposta dal DS. Nella prima seduta il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice- presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.
Art. 5
Convocazione del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria dal Presidente, su ordine del giorno e proposta della Giunta Esecutiva. Il Consiglio deve essere convocato in seduta straordinaria ogni qual volta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio, o almeno due membri della Giunta, o da almeno un terzo del Collegio Docenti. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l’ordine del giorno. La convocazione non può essere rinviata oltre i dieci giorni dal termine indicato nella richiesta. Per esigenze di particolare urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto, in accordo con il Presidente di Giunta.
In questo caso I’O.d.G. è formulato direttamente dai Presidenti e la convocazione è firmata da entrambi; i punti dell’O.d.G. proposto dovranno motivare al Consiglio l’urgenza che ha causato la convocazione.
La Giunta Esecutiva si riunirà prima della data di convocazione per esaminare l’O.d.G. proposto e gli eventuali documenti.
Art. 6
Modalità di convocazione del Consiglio
La convocazione del consiglio deve essere emessa e inviata, a cura degli uffici di Segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, con l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno cinque giorni prima per la seduta ordinaria e almeno un giorno prima per le sedute straordinarie.
La convocazione, oltre alla data della riunione e all’orario di inizio e termine, deve contenere I’O.d.G., il verbale della seduta precedente e la documentazione, predisposta dalla Giunta, relativa agli argomenti all’ordine del giorno.
Copia della convocazione è affissa all’albo della scuola; la data di tale affissione fa fede della tempestività della convocazione stessa e ne dà validità anche nei confronti dei Consiglieri ai quali è stata provatamente notificata nei tempi previsti, ma non ricevuta per cause non dipendenti dalla Segreteria dell’Istituto.
Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può, sentita la Giunta e gli altri organi collegiali della scuola, approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo o fissare di volta in volta la data della seduta successiva.
Art. 7
Formazione dell’Ordine del Giorno
L’ O.d.G. della convocazione è formulato, nei casi previsti, dalla Giunta che potrà tenere conto delle indicazioni e/o degli argomenti eventualmente proposti dai Consiglieri; dovrà del pari includere gli argomenti richiesti dai consiglieri del consiglio e approvati nella seduta precedente dal Consiglio d’Istituto.
Ogni O.d.G. deve prevedere la voce “Varie ed eventuali” che devono essere oggetto di discussione ma non di votazione se non nei termini dell’art. 8.
La discussione non può andare oltre i termini di tempo prefissati all’inizio di ogni seduta a meno che il Consiglio non decida in itinere diversamente
Art. 8
Variazioni dell’Ordine del Giorno
Le variazioni dell’O.d.G. vanno proposte all’ inizio della seduta e gli argomenti relativi saranno discussi e votati solo se la proposta è approvata da almeno 2/3 dei componenti del Consiglio d’Istituto presenti.
La proposta può essere illustrata brevemente dal proponente: è inoltre consentito ad un altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione.
Art. 9
Piano annuale
Entro il 31 ottobre (art.2 DL 57/2001) la Giunta approva le linee per la formulazione del piano annuale. Copie di detto piano devono essere consegnate ad ogni membro del Consiglio con circa una decina di giorni di anticipo sulla data della riunione di approvazione, da tenersi nel mese di dicembre.
Il conto consuntivo deve essere predisposto dalla Giunta entro il 15 di marzo. Copie di detto piano annuale devono essere consegnate ad ogni membro del Consiglio con circa una decina di giorni di anticipo sulla data della riunione di approvazione, da tenersi entro il 30 aprile
(art 18 DL 57/2001)
Art. 10
Sede delle riunioni
Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola.
Art.11
Svolgimento delle sedute
Il Presidente deve porre in discussione tutti gli argomenti iscritti all’O.d.G. nella successione in cui compaiono.
L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un consigliere, se qualcuno si oppone il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.
A tutti i consiglieri è consentito il diritto di parola sugli argomenti in discussione.
Il Presidente dà la facoltà di parlare seguendo l’ordine di richiesta di intervento.
Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all’argomento in esame ed i loro interventi e replica non devono superare i tre minuti ciascuno.
Non è consentito interrompere chi parla, può farlo solo il Presidente per richiamo al regolamento.
Se la trattazione è articolata in più parti, il presidente dà la precedenza alla parte più estensiva, in modo che la votazione, espressione della volontà del Consiglio, indichi la prosecuzione o meno della trattazione. Le votazioni non concernenti persone sono palesi e si effettuano per alzata di mano. Ogni proposta si intende approvata a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Argomenti presentati per iscritto al presidente nel corso della seduta e firmati da un terzo dei consiglieri sono iscritti all’O.d.G. della seduta successiva.
Art. 12
Pubblicità delle sedute e loro verbalizzazione
Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte al pubblico, che non ha diritto di parola.
E’ esclusa la presenza del pubblico per argomenti coinvolgenti singole persone.
Di ogni seduta del Consiglio d’Istituto, a cura del Segretario nominato allo scopo dal Presidente, è redatto un processo verbale che deve contenere con precisione:
i nomi dei presenti; presiede il Signor… E funge da Segretario…; sono assenti giustificati e assenti non giustificati…; il testo degli atti posti in votazione (eventualmente in forma di allegato) e l’esito delle votazioni stesse con i nomi dei votanti a favore, contro e astenuti, nonché le delibere prese, numerate in successione.
Il verbale che riporta la sintesi della discussione svolta può contenere anche i documenti inerenti il tema in discussione proposti dai singoli consiglieri o interventi che dopo essere stati espressi, sono fatti pervenire scritti al segretario durante la seduta.
Gli interventi durante la riunione possono essere registrati su nastro magnetico. I nastri restano a disposizione del verbalizzatore come memoria della discussione e vengono cancellati dopo l’approvazione del verbale.
Il processo verbale della seduta viene riportato, dopo l’approvazione, sul registro con pagine successivamente numerate alle quali vanno aggiunti tutti gli allegati relativi alla seduta cui si riferisce il verbale.
Il verbale è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio d’Istituto attraverso le deliberazioni adottate, è firmato dal Presidente e dal Segretario, è inviato con la convocazione ai Consiglieri (come da art. 6), che devono far pervenire per scritto e solo relativamente ai propri interventi, rettifiche o integrazioni.
All’ inizio della seduta il verbalizzatore comunica le proposte di variazione pervenute; il verbale così redatto viene posto in votazione dal Presidente; coloro che dissentono circa il testo proposto, possono far mettere a verbale la motivazione del loro voto contrario.
Il testo emendato e votato diventa l’unico atto pubblico del Consiglio d’Istituto.
Le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola in ciascuna delle sedi dell’Istituto.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreterie della scuola, copia degli atti pubblicati.
Art. 13
Partecipazione e facoltà di parlare
Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire, oltre i docenti, i rappresentanti dei Consigli di classe, degli studenti e dei genitori, anche esperti, rappresentanti delle forze sociali e degli Enti Locali su questioni previste dall’O.d.G.
Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali, il Comitato dei genitori ed il Comitato degli studenti.
Art. 14
Validità delle sedute del Consiglio e delle deliberazioni
Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e votanti e dei voti validamente espressi; non si considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni del Consiglio avvengono con voto palese, salvo i casi concernenti le singole persone.
Art. 15
Decadenza per assenze
Decade automaticamente dal suo mandato il Consigliere che si assenti per tre volte consecutive senza far pervenire giustificazione scritta al Presidente del Consiglio d’ Istituto e viene surrogato dal primo non eletto della lista di appartenenza.
Art. 16
Competenze del presidente
Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire al Consiglio una gestione democratica e la realizzazione dei compiti del Consiglio.
In particolare:
• convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni;
• affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
• autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate;
• previa deliberazione del Consiglio, il Presidente in collaborazione con il DS, prende contatti con i Presidenti degli altri Consigli d’Istituto e con le forze esterne;
• sottoscrive le delibere del Consiglio d’ Istituto e, unitamente al Presidente della Giunta, tiene informato il Consiglio d’Istituto circa il seguito delle richieste formulate.
Art. 17
Attribuzioni del Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento del medesimo
Art. 18
Diritti dei membri del Consiglio
I membri del Consiglio d’Istituto hanno diritto ad avere dalla scuola tutte le informazioni e la documentazione necessaria relativa ai lavori del Consiglio.
Art. 19
Funzioni del Segretario del Consiglio
Le funzioni del Segretario del Consiglio sono affidate, dal Presidente, ad un membro del Consiglio stesso.
Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio oltre al processo verbale.
Art. 20
Commissioni di lavoro del Consiglio
Il Consiglio può decidere di costituire per le materie di particolare rilievo ed importanza commissioni di lavoro rappresentative delle varie componenti indipendentemente dall’appartenenza al Consiglio medesimo.
Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
Le commissioni di lavoro possono, per meglio adempiere ai propri compiti, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti in materia.
Art.21
Norme finali
Il regolamento può essere modificato o integrato su iniziativa del Consiglio, e fatte salve le norme di legge su proposta di almeno tre consiglieri e con delibera presa a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio
DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129.